IL LIBRO

UDA 21 - La sicurezza sul lavoro - 21.2 Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale



21.2 Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale

In questo paragrafo sono elencate le figure professionali e le strutture impegnate nel servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Soggetti con responsabilità operative

  • Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
  • Il dirigente è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizza e coordina l'attività lavorativa e vigila su di essa.
  • Il preposto è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • lavoratori sono persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte, professione, equiparati ai lavoratori.
  • Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) sono persone interne o esterne in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Soggetti con responsabilità consultive

  • Il servizio di prevenzione e protezione (SPP)dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP è organizzato dal DL, gli addetti e i responsabili del SPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti dalla legge (e frequentare i corsi di formazione previsti), essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è un professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), ovvero l'"insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; in sede di contrattazione collettiva se ne stabiliscono tempo, strumenti per esercitare i compiti, il numero e le modalità di designazione. In ogni caso il numero minimo di RSL in un’azienda è di:

-  1 rappresentante fino a 200 lavoratori,

-  3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori,

-  6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori.

Nel computo del numero dei lavoratori non sono conteggiati gli studenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c del D. Lgs. 81/2008.

  • Il medico competente (MC) è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalle legge, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso DL per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legge.
  • Il titoli previsti per il MC sono: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Organigramma del team di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Figura 61: organigramma del team di gestione della sicurezza

La figura contiene uno schema semplificato dell’organigramma aziendale per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro con le figure principali che collaborano con il datore di lavoro.

 

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Commenti   

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