IL LIBRO

UDA 21 - La sicurezza sul lavoro - 21.1 Sicurezza sul lavoro e Testo Unico (TUSL)



21.1 Sicurezza sul lavoro e Testo Unico (TUSL)

Per sicurezza sul lavoro si intende la situazione nella quale il lavoratore è posto nella condizione di lavorare senza esporsi al rischio di incidenti o di malattie professionali, cioè nella condizione in cui il luogo di lavoro è dotato delle misura di tutela, accorgimenti e strumenti, che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti oppure di essere colpiti da malattie professionali. Il tema della sicurezza sul lavoro è molto sentito in Italia dove la riduzione degli infortuni sul lavoro non è diminuito in parallelo con il progresso e il miglioramento complessivo delle condizioni della società come sarebbe stato logico aspettarsi.

zoom tabTabella 49: infortuni avvenuti e denunciati all'INAIL dal 1951 (fonte Inail)

Per infortunio si intende un evento che colpisce il corpo di una persona in modo fortuito, esterno e violento e che provoca lesioni constatabili aventi come conseguenza la morte, l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente del soggetto che ne è vittima. Dal punto di vista medico, l'infortunio è causa di danni fisici come fratture, contusioni, abrasioni, crampi, lussazioni e altro, che sono temporanei o permanenti. Il monitoraggio continuo degli incidenti realizzato dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro), come si può rilevare dalla tabella precedente ha evidenziato una riduzione degli infortuni dal 1951 al 2012 di appena il 9,87 % con una riduzione degli incidenti mortali del 75,96%. Per le malattie professionali manifestatesi in ciascun anno invece vi è stato un incremento di ben il 1.037,70% dal 1951 al 2012, come è possibile rilevare dalla tabella seguente, il tutto dovuto sicuramente all’aumento delle malattie professionali dovute soprattutto al maggior stress e al maggior inquinamento chimico, biologico, elettromagnetico e altre tipologie.

zoom tabTabella 50: Malattie professionali manifestatesi per anno e denunciate all'INAIL (fonte Inail)

Per malattia professionale si intende un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell’infortunio, l’influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell’esercizio e a causa di quell’attività lavorativa o per l’esposizione a quella determinata noxa patogena (danno che genera malattia). Intorno agli anni Novanta il tema della sicurezza del lavoro è venuto fortemente alla ribalta sino a diventare una emergenza pubblica e lo Stato italiano ha provveduto con una serie di interventi normativi per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La salute e la sicurezza sul lavoro sono attualmente regolamentate dal d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii. (successive modifiche e integrazioni), denominato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL). Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici, risalenti al 1955 e 1956, e altri più recenti tra cui in particolare il D.Lgs 626/1994, recepisce in Italia, le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti. La strategia di prevenzione promossa con il contesto normativo più che a un approccio sanzionatorio e repressivo mira all’adozione di misure condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e l'informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli adempimenti burocratici. Il sistema di prevenzione mira a realizzare una effettiva collaborazione tra lavoratori e aziende con la collaborazione, supervisione e controllo di Amministrazioni pubbliche preposte a questo compito. Perché il "sistema" funzioni è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro diritti e doveri, in un ciclo continuo:

a)    I lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile a un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili a esso.

b)    Il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto come il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il datore di lavoro deve svolgere attività di valutazione dei rischi da lavoro e attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi.

Le misure che riguardano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro si applicano:

  • alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere;
  • al lavoro svolto in qualunque forma e in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o a essi equiparati.

La normativa inoltre:

  • riconosce il principio dell’effettività della tutela, cioè il diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro, di essere tutelati;
  • stabilisce che le responsabilità gravano su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL).

Articolo 15 - Misure generali di tutela

L’articolo 5 del lgs 9 aprile 2008 n. 81 recita testualmente quanto segue:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a)    la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b)    la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c)    l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d)    il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e)    la riduzione dei rischi alla fonte;

f)    la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g)    la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h)    l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i)    la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l)    il controllo sanitario dei lavoratori;

m)    l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n)    l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o)    l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p)    l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q)    le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r)    la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;

s)    la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t)    la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u)    le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)    l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z)    la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2.  Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

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Commenti   

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