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UDA 21 - La sicurezza sul lavoro - 21.3 Obblighi e compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale



21.3 Obblighi e compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale

Il datore di lavoro può delegare le funzioni che gli competono nei casi e secondo le modalità consentite dalla legge. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione delle modalità di verifica e controllo previste nell’articolo 30, comma 4.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni espresse in precedenza.

La delega di funzioni al delegato non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega da parte di un soggetto a sua volta già delegato del datore di lavoro non può, a sua volta, delegare ulteriormente le funzioni delegate.

Obblighi non delegabili del datore di lavoro o dirigente

(Dal D. Lgs. 81/2008 art. 17)

Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.

Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in capo al DL l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16)

Altri obblighi, eventualmente delegabili, del Datore di Lavoro o Dirigente

(Dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 18)

Il Datore di Lavoro (DL), o in caso di delega il Dirigente, deve:

  • ·nominare il Medico Competente;
  • ·designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • ·nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • ·fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • ·prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
  • ·richiedere l’osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione;
  • ·inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO);
  • ·adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
  • ·adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • ·consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento delle sue funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art. 17 e art. 53);
  • ·nelle azienda con più di 15 lavoratori, indire, direttamente o tramite il SPP, una riunione con cadenza minima annuale;
  • ·aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza;
  • ·fornire al servizio di Prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito a:

-  natura dei rischi;

-  organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;

-  descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

-  i dati relativi alle malattie professionali;

-  provvedimenti adottati da organi di vigilanza.

Principali obblighi del Preposto

(Dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 19)

Il preposto è tenuto a:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti;
  • verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature che dei dispositivi di protezione;
  • frequentare gli appositi corsi di formazione.

Principali obblighi dei lavoratori e soggetti equiparati

(Dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20)

I Lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella della altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto:

  • osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti in merito alla protezione collettiva e individuale;
  • utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
  • utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale, quali cuffie, guanti, maschere, scarpe ecc.);
  • segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze delle apparecchiature, dei DPI e condizioni di pericolo, si adoperano per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al RLS;
  • non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
  • non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
  • partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DL;
  • si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti dal D. Lgs. 81/08 o disposti dal Medico Competente (MC).

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la tessera di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici e nome del DL. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano attività nel medesimo luogo.

Struttura e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

(Dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 31, 32, 33)

Il SPP deve:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
  • elaborare, per quanto di propria competenza, le misure preventive e protettive previste dal documento di valutazione dei rischi;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • fornire le informazioni dovute ai lavoratori.

Compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 31, 32, 33)

Il RSPP viene designato dal DL (Datore di Lavoro) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e per assicurare l’adempimento dei compiti dello stesso SPP.

Compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)

(Dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 47, 50)

Le attribuzioni del RSL sono:

  • accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività;
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
  • essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti a: servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
  • essere consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati all’attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione;
  • ricevere le informazioni e la documentazione legata alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • ricevere una formazione adeguata;
  • promuovere l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali il responsabile RSL è, di norma, sentito;
  • partecipare alla riunione periodica;
  • avvertire il responsabile d’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Principali compiti del medico competente (MC)

(Dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 38, 39, 41)

Il Medico competente (MC) è nominato dal DL (Datore di Lavoro) e prima di tutto collabora con il DL nella valutazione dei rischi, inoltre ha il compito di:

  • supportare l’organizzazione nell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
  • eseguire la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (visite mediche);
  • esprimere giudizi di idoneità per i lavoratori alla mansione specifica del lavoro;
  • istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
  • consegnare, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari, copia della documentazione;
  • organizzare con il datore di lavoro il pronto soccorso;
  • visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria (SSO)

(dal d. lgs. 81/2008 art. 41)

La Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO) è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla legge, e/o su richiesta del lavoratore. Non è prevista per ogni lavoratore ma viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa vigente. La SSO comprende:

  • accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  • accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del rapporto di lavoro.
 

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Commenti   

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