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UDA 21 - La sicurezza sul lavoro - 21.5 Valutazione e gestione del rischi



21.5 Valutazione e gestione del rischio

Il rischio sui luoghi di lavoro si affronta attuando il seguente processo iterativo:

a) Individuazione e analisi del rischio,

b) Valutazione del rischio,

c) Definizione delle misure di prevenzione,

d) Definizione delle misure di protezione,

e) Formazione/informazione.

Classificazione dei rischi

I rischi possono essere classificati nelle seguenti tre tipologie:

  • ·Rischi per la sicurezza (infortunistici): sono quei rischi che comprendono tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l’espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati i rischi:

- d’incendio;
di crollo di parti della struttura,
di non conformità a carico di parti dell’immobile o di singoli locali;
di allagamenti;

di terremoti;
da uso di macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale infortuni vari;
di esplosioni;
di impianti e attrezzature di lavoro. In genere in questa classe rientrano quei rischi che possono

  comportare un grave danno fisico, menomazioni infortuni e nel caso più grave la morte.

  • Rischi per la salute (igienico ambientali): in questa categoria sono raggruppati rischi:

-  derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici o fisici (rumore, vibrazioni campi elettromagnetici ecc);

-  connessi alla salubrità dei locali, a condizioni igienico sanitarie, a microclima, e più in generale 
tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione 
prolungata agli agenti sopra menzionati.

  • Rischi trasversali legati all’organizzazione del lavoro, a fattori psicologici e organizzativi: in tale classe di rischi rientrano tutti i fattori che non possono essere pienamente e univocamente associati ad altre classi ma che in una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio. In generale tali rischi derivano da criticità connesse a:

-  organizzazione del lavoro e mansioni,
-  turni di lavoro;

-  monotonia delle mansioni con azioni meccaniche e non differenziate;

-  criticità derivanti dalle differenze di genere.

Esempi di fattori di rischio e tipologie:

Fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori

-    Scivolamento, caduta a livello

-    Caduta dall’alto

-    Caduta di materiale dall’alto

-    Urti, colpi, impatti, compressioni

-    Punture, tagli, abrasioni, ustioni

-    Cesoiamento o stritolamento

-    Investimento, incidente stradale

-    Incendio

-    Esplosione

-    Elettrocuzione

Fattori di rischio per la salute, di tipo fisico

-    Rumore

-    Vibrazioni mano braccio

-    Vibrazioni corpo intero

-    CEM (radiazioni non ionizzanti)

-    Radiazioni ottiche artificiali

-    Radiazioni ionizzanti

-    Microclima termico

Fattori di rischio per la salute, di tipo chimico

-    Agenti chimici

-    Agenti cancerogeni e mutageni

-    Amianto

Fattori di rischio per la salute, di tipo biologico

-    Agenti biologici

Fattori di rischio per la salute, di tipo organizzativo

-    Movimentazione manuale dei carichi

-    Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori

-    Attrezzature munite di videoterminale

-    Stress lavoro-correlato

Fattori di rischio di tipo organizzativo

-    Mancanza o inefficacia di procedure interne;

-    Scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli;

-    Carenza metodologica;

-    Non chiare attribuzioni di responsabilità

-    Insufficiente informazione e formazione

Fattori di rischio di tipo trasversale, di genere

-    Presenza di lavoratrici di sesso femminile

-    Presenza di lavoratrici gestanti e puerpere

-    Presenza di apprendisti e minori

-    Presenza di lavoratori provenienti da altri paesi

Fattori di rischio di tipo trasversale

-    Lavoro notturno

-    Attività prevista dal provvedimento 16/03/2006, ex Legge 125/2001 in materia di alcoldipendenza

-    Attività previste dal provvedimento 30/10/2007, ex D.P.R. 309/1990 in materia di abuso di sostanze psicoattive

 

Valutazione del rischio

La valutazione inizia con la identificazione dei rischi potenzialmente presenti nelle attività lavorative svolte nell’azienda. La identificazione dei rischi avviene attraverso le seguenti attività:

  • Analisi della documentazione aziendale esistente in materia di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a puntualizzare eventuali necessità di integrazioni o aggiornamenti.
  • Effettuazione di sopralluoghi nei luoghi di lavoro per presa visione diretta delle attività lavorative svolte, verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione esistenti e identificazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
  • Rilevazione e analisi delle caratteristiche generali dei luoghi di lavoro (requisiti igienici, microclima, illuminamento, vie di accesso, pavimenti, presenza di fumi e polveri, rumore ecc.) che possono avere influenza sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
  • Analisi e valutazione del registro degli infortuni avvenuti.
  • Valutazione di eventuale presenza di persone esterne (es. pubblico, visitatori ecc.) e delle attività lavorative svolte occasionalmente.

Per ogni rischio individuato viene poi definito un valore del livello di rischio applicando la formula:

R = P x D

dove R rappresenta il livello di rischio, P la probabilità o frequenza del verificarsi del danno atteso e D individua la magnitudo (impatto o danno) del danno stesso.

zoom tabTabella 51: scala dei valori della probabilità “P”

La probabilità P é espressa, a esempio, in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo. Il danno D, invece, è stimato sulla base delle possibili conseguenze del rischio e, dove presente, sulla base del superamento o meno di valori limite imposti dalla legislazione vigente per quel rischio.

Nelle due tabelle seguito è riportato un esempio di quantificazione dei valori di P e D attraverso una scala semi-quantitativa:

zoom tabTabella 52: scala dei valori del danno “D” (o magnitudo)

I valori di “P” e “D”, applicati ai fattori di rischio identificati come presenti, vengono stimati considerando:

  • il livello di conformità alla normativa (leggi, norme, standard internazionali, altro);
  • la ragionevolezza (nei limiti di quanto ragionevolmente realizzabile);
  • il grado di formazione e informazione dei lavoratori su quel fattore di rischio;
  • l’influenza dei fattori ambientali e psicologici nella entità del fattore di rischio;
  • la disponibilità e adeguatezza dei mezzi di protezione collettiva e individuale;
  • la presenza e adeguatezza dei piani di emergenza ed evacuazione, dei sistemi di lotta antincendio, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
  • il livello di sorveglianza sanitaria svolto per quel fattore di rischio;
  • i risultati di misurazioni ed esami strumentali (es. rilevazioni fonometriche);
  • le statistiche infortuni passate per la stessa Azienda o per aziende simili.

Definiti la probabilità “P” e il danno “D”, il valore di ogni rischio viene calcolato mediante la formula R= P x D e si può raffigurare in una rappresentazione matriciale:

P

4

4

8

12

16

 
 

3

3

6

9

12

 
 

2

2

4

6

8

 
 

1

1

2

3

4

 
   

1

2

3

4

D

Nella prima matrice è possibile identificare quattro possibili “livelli di rischio”. I rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile).

Livello di rischio

R = P x D

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione

ALTO

9 ≤ R ≤ 16

Programmare misure di prevenzione e protezione

IMMEDIATE

MEDIO

6 ≤ R ≤ 8

Programmare misure di prevenzione e protezione nel

BREVE TERMINE

BASSO

3 ≤ R ≤ 4

Programmare misure di prevenzione e protezione nel

MEDIO TERMINE

TRASCURABILE

1 ≤ R ≤ 2

Programmare misure di prevenzione e protezione nel

LUNGO TERMINE

Figura 62: livelli di rischio e programma di gestione

Per ogni fattore di rischio rilevato, entro una determinata scadenza, deve essere indicata la misura di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre al minimo il rischio, nel rispetto delle misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione. Tutte le variazioni alla valutazione dei rischi devono essere immediatamente riportate nel DVR. Generalmente gli aggiornamenti del DVR avvengono nei seguenti casi:

  • in occasione della riunione annuale di prevenzione;
  • in caso di modifiche delle attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  • in caso di eventuali aggiornamenti legislativi.

Classificazione dei rischi

I rischi ai fini della sicurezza aziendale possono essere classificati nelle seguenti quattro modalità di gestione:

rischi eliminabili o eludibili sono quelli che si possono evitare alla fonte, con interventi che lasciano quasi sempre integra l’attività produttiva e agiscono, invece, sulla dinamica del sistema;

rischi riducibili sono quelli per i quali è possibile una attenuazione, ma non la completa eliminazione degli stessi, agendo sui fattori che generano le condizioni di rischio, ossia sull’interazione uomo-macchina-ambiente e sulla organizzazione del lavoro;

rischi ritenibili sono quelli, generalmente di bassa magnitudo o probabilità, che l’azienda può ritenere di tollerare, con l’assunzione diretta, però degli oneri conseguenti all'eventuale verificarsi degli eventi dannosi,

rischi trasferibili sono quelli per i quali l’azienda trasferisce ad altri il rischio in cambio di un costo.

Figura 63: classificazione dei rischi in funzione delle modalità di gestione ed esempi

Prevenzione e Protezione

La prevenzione è l'insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati. Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all'eliminazione o, nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni. Nell'ambito lavorativo la "prevenzione" è definita dall'art. 2 lett. n) del D.Lgs.81/2008 come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno»;. Per “protezione” invece si intendono «il complesso delle misure finalizzate a limitare le conseguenze dannose di un evento, una volta che questo si è manifestato»

L’art. 15 - Misure generali di tutela del Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro, Sezione I - Misure di tutela e obblighi, recita testualmente:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f)       la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i)        la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l)        il controllo sanitario dei lavoratori;

m)    l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzione adeguate ai lavoratori;

r)       la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s)       la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t)        la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Definizione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione del rischio sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

  • informare, formare e addestrare i lavoratori;
  • progettare, costruire e utilizzare correttamente ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
  • evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
  • adottare comportamenti e procedure operative adeguate;
  • controllare i luoghi e la segnalazione di situazioni di pericolo.

Le principali misure di prevenzione sono individuate in:

  • Misure finalizzate a promuovere e garantire comportamenti sicuri da parte dei lavoratori
  • Si tratta di attività quali la somministrazione di informazione, formazione, addestramento ai lavoratori, e di vigilanza sui lavoratori sull'effettivo rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.
  • Misure organizzative finalizzate a promuovere il benessere sul luogo di lavoro
  • Misure per contrastare una particolare condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative (stress lavoro-correlato).
  • Misure tecniche riferite agli ambienti di lavoro
  • Tutti gli ambienti di lavoro devono essere progettati e realizzati secondo le norme per agevolare interventi di soccorso o fughe in caso di incidenti o pericolo e devono essere corredati da segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Misure tecniche riferite ai dispositivi tecnologici di prevenzione su macchine, impianti e attrezzature
  • Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro immessi sul mercato e utilizzate sul posto di lavoro devono essere dotate di dispositivi di sicurezza e corredate dalle istruzioni d’uso in sicurezza.
  • Misure tecniche riferite all'ergonomia dei posti di lavoro
  • L’insieme delle indicazioni di sicurezza ed ergonomia per quanto riguarda l’utilizzazione delle postazioni di lavoro, comprese le posizioni appropriate che il lavoratore deve assumere.
  • Controllo sanitario dei lavoratori
  • Misure specialistiche come visite mediche ed esami clinici, con lo scopo di diagnosticare precocemente eventuali patologie legate all'attività di lavoro o patologie che possono essere peggiorate con il lavoro.

Definizione delle misure di protezione

Le principali misure di protezione (dal rischio) sono individuate in:

  • Dispositivi di Protezione Collettiva

I dispositivi di protezione collettiva hanno la funzione di proteggere gruppi di lavoratori.

Alcuni esempi di protezioni collettive sono:

-  schermi protettivi,

-  ripari e tettoie,

-  parapetti,

-  barriere ignifughe,

-  cappe di aspirazione,

-  aree sottoposte a restrizione.

Il TUSL ricorda che va data la priorità ai sistemi di protezione collettivi.

  • Dispositivi di Protezione Collettiva e di Protezione Individuale (DPI)
  • I dispositivi di protezione individuale (DPI) invece si devono utilizzare per proteggere il singolo lavoratore qualora le condizioni di lavoro lo richiedano. Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Alcuni esempi di protezioni individuali (DPI):

-  gli elmetti, destinati alla protezione della testa, contro gli urti o la caduta di oggetti dall’alto; gli occhiali, le visiere o gli schermi, per proteggere il viso da spruzzi e schegge;

-  le maschere antipolvere, antigas e gli autoprotettori, a protezione delle vie respiratorie da polveri, gas e vapori;

-  le cuffie, i tappi e gli archetti a protezione dell’apparato uditivo;

-  vari tipi di tute, grembiuli e completi, a protezione del corpo; vari tipi di guanti, a protezione degli arti superiori; vari tipi di calzature, a protezione degli arti inferiori;

-  le funi, le cinture di sicurezza e gli altri sistemi di trattenuta, per prevenire le cadute dall’alto.

Per il corretto utilizzo dei DPI può essere previsto uno specifico addestramento che è obbligatorio per quelli destinati alla protezione dell’udito. L’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

  • Predisposizione di impianti di rilevazione incendio e impianti o attrezzature di estinzione, impianti di allarme e avvertimento
  • Misure di protezione legate a una situazione di emergenza determinata dal verificarsi di un incendio o da un’altra calamità. Dispositivi di questo genere sono:

-  gli impianti di rilevazione incendio ed estinzione (per esempio sprinkler);

-  le attrezzature di estinzione, quali idranti, estintori manuali o carrellati con varie tipologie di estinguenti;

-  gli impianti di allarme e avvertimento, quali altoparlanti, badenie, sirene ecc. di tipo automatico o manuale.

  • Predisposizione di piani di emergenza e di pronto soccorso
  • I piani di emergenza consistono nella predisposizione di procedure che hanno lo scopo di prevedere e regolamentare tutte le attività che vanno attuate al verificarsi di un’emergenza nei luoghi di lavoro, compresa l’individuazione di coloro che devono porle in atto. Le situazioni di emergenza possono riguardare aspetti legati alla materia della prevenzione degli incendi o alle situazioni di pronto soccorso e quindi di primo soccorso. In entrambi i casi le relative procedure di supporto devono tenere conto di alcuni elementi che identificano l’attività aziendale, tra i quali per esempio:

-  il tipo di attività e il livello di pericolosità della stessa;

-  la consistenza numerica della popolazione normalmente presente nei luoghi di lavoro;

-  la collocazione dell’azienda rispetto ai centri abitati o attrezzati.

Un piano di emergenza deve essere predisposto e tenuto sempre aggiornato e, per gli aspetti legati alle situazioni di prevenzione degli incendi, deve contenere:

-  le azioni che i lavoratori devono eseguire in caso di un incendio;

-  le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro;

-  le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco;

-  le specifiche misure per assistere le persone disabili.

Per quanto attiene al piano di “primo soccorso”, esso è incentrato sulle azioni da seguire per garantire a una persona infortunata un’adeguata assistenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi istituzionali esterni. Le principali misure di protezione, definite in funzione delle dimensioni dell’azienda, riguardano:

-  la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso;

-  la definizione dei rapporti con i servizi esterni di soccorso e le disposizioni per richiederne l’intervento in modo completo;

-  la disponibilità in azienda dei presidi e delle attrezzature di primo soccorso, quali per esempio le cassette di primo soccorso, i defibrillatori ecc.;

-  la regolamentazione dei comportamenti da adottare o da evitare in presenza di un infortunio.

Formazione/informazione

D. Lgs. 81/2008 Art. 36 - Informazione ai lavoratori

"...

1.  Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a.  sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b.  sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c.     sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d.  sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del 
medico competente.

2.  Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a.  sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;

b.  sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c.       sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

..."

D. Lgs. 81/2008 Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

"...

1.  Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata 
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a.   concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b.   rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

..."

L’informazione dei lavoratori in materia di sicurezza in riferimento alla propria mansione può avvenire in vari modi come per esempio attraverso:

  • Distribuzione di opuscoli informativi;
  • Distribuzione di circolari interne;
  • Presenza di cartellonistica ove necessario;
  • Messa a disposizione di schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate;
  • Messa a disposizione di libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate;
  • Colloqui personali;
  • Disponibilità di regolamenti interni in laboratori o altre installazioni;
  • Affiancamento con lavoratori di maggiore esperienza;
  • Altro ancora.

L’azienda deve conservare documentazione o verbali di attestazione delle attività svolte. La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza è obbligatori e deve essere svolta presso il proprio posto di lavoro attraverso:

  • Frequenza di corsi di informazione/formazione con eventuale test finale di verifica;
  • Corsi interni di formazione sull’utilizzo di prodotti e apparecchiature tenuti dai tecnici dei fornitori;

I nuovi assunti devono svolgere un corso all’inizio della loro attività.

 

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Commenti   

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