UDA 21 - La sicurezza sul lavoro - 21.4 La prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro



21.4 La prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro

Criteri Generali

La normativa italiana, prima tramite il D.Lgs 626/94 e poi il D.Lgs. 81/2008 ha recepito le direttive della Comunità Europea (oggi UE) riguardanti le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Le norme stabiliscono che il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione dei rischi professionali e di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e deve realizzare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in cui devono essere riportati sia i pericoli presenti nell’ambiente di lavoro che le misure per eliminare o ridurre i relativi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.Tale valutazione deve essere svolta con l’obiettivo di identificare e valutare i rischi oggettivamente presenti nelle attività lavorative dell’azienda e deve inoltre:

  • determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, di buona tecnica e delle disposizioni aziendali;
  • effettuare delle scelte motivate delle attrezzature di lavoro utilizzate, dei prodotti e dei preparati chimici impiegati e dell’organizzazione del lavoro esistente;
  • verificare l’adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione in atto per stabilire la necessità di ulteriori misure tecniche, organizzative, procedurali o di protezione collettiva o individuale per eliminare i rischi identificati o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo;
  • sviluppare in tutta la forza lavoro la conoscenza dei rischi attraverso una adeguata informazione, formazione e addestramento.

Definizioni

  • Pericolo: si intendono le proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore, per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro e altro ancora, avente il potenziale di causare danni. Il pericolo è una modalità o situazione dannosa come per esempio l’uso di una sega, una stanza riempita di sostanze chimiche, appendersi con una fune tesa.
  • Rischio: si intende la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno di un determinato fattore nelle condizioni di impiego o di esposizione. Il rischio nasce quando contemporaneamente si ha un pericolo e un lavoratore esposto. Non è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma l’esposizione al pericolo, cioè il rischio. Per esempio il lavoratore che fa uso di una sega, che sta in una stanza riempita di sostanze chimiche oppure che si appende con una fune per svolgere un compito.
  • Rischi per la sicurezza: sono i rischi che possono generare effetti immediati con conseguenze ben definite in termini di gravità e prognosi, in pratica generano un infortunio lavorativo.
  • Rischi per la salute: sono i rischi che possono generare effetti a medio – lungo termine con conseguenze non del tutto identificabili in termini di gravità e prognosi, in pratica generano una malattia professionale, come per esempio conseguenze all’udito generate dall’uso prolungato di una macchina con alta rumorosità.
  • Prevenzione: si intende il complesso delle disposizioni o delle misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. Le misure dipendono dalla particolarità dello specifico lavoro, dall’esperienza e dalle tecniche utilizzate.
  • Protezione: si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire il danno generato da un evento negativo nell’ambito lavorativo. La protezione deve essere attivata quando non è possibile ridurre ulteriormente il rischio tramite la prevenzione.
  • Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs 81/2008)
 

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Commenti   

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